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Le aree con servitù pubblica non sfuggono al Canone unico patrimoniale

Canone unico patrimoniale

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 153/2026 ha statuito che la disposizione di cui all’art. 1 comma 819 della L.160/2019, che descrive come soggette al canone unico patrimoniale le “aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile degli enti”, è da leggersi in senso ampio, ricomprendendo come soggette al CUP anche quelle aree aperte e fruite al pubblico, pur private, quali solo possono essere i marciapiedi, come nel caso di specie.

Ed ecco allora che l’istituto della dicatio ad patriam trova ratio e presupposto nel Regolamento, ma anche nella legislazione vigente.



Qui per la lettura della sentenza:


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