Abitazioni collabenti esenti IMU se usate come abitazioni principali
- Dario Tansini

- 1 apr 2025
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 2 apr 2025

La potenzialità abitativa di un immobile non è esclusa dall’accentuato livello di degrado e dalla conseguente impotenza reddituale, dovendosi piuttosto avere riguardo all’oggettiva funzionalizzazione rispetto all’esigenza abitativa di chi lo acquista, ancorché la caratteristica dell’abitabilità non sia ancora attuale al momento della compravendita: è quanto stabilito dalla Cassazione con ord. 3913/5 del 16/02/2025.
Per tale ragione, gli immobili collabenti accatastati in categoria F/2 possono beneficiare dell'esenzione IMU per abitazione principale purché destinati ad abitazione non di lusso ed effettivamente luogo di dimora abituale del contribuente. Una diversa interpretazione risulterebbe incoerente con la ratio legis di favorire l’acquisizione di case da adibire a prima abitazione da parte di soggetti che ne sono sprovvisti.
A parere di chi scrive, posto che l'esenzione per l'abitazione principale richiede che vi sia il doppio requisito di residenza anagrafica e dimora abituale, in simili circostanze sarà necessario che il contribuente dimostri l'effettiva sussistenza di entrambi i requisiti nel periodo in cui permane l'accatastamento in F/2.

