I temi più discussi in tema di IMU e beni merce
- Giulia Esposito

- 3 dic
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La disciplina relativa ai beni merce e all'Imposta Municipale Propria (IMU) presenta diverse criticità interpretative e questioni controverse che continuano a generare incertezza tra gli Enti locali. La Corte di Cassazione è intervenuta in diverse occasioni cercando di fare chiarezza. Di seguito si riportano alcune ordinanze particolarmente rilevanti.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 10394 e 18944 del 2025, ha ribadito che le esenzioni IMU non possono essere riconosciute per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per i quali viene stipulato un contratto di locazione (anche transitoria) nel corso dell'anno di riferimento.
Con l'ordinanza n. 10392/2025 la Cassazione, in contrasto con quanto indicato dal MEF nella risoluzione n. 11/DF del 10 dicembre 2013, ha stabilito che l'esenzione può essere riconosciuta solo ai fabbricati di nuova costruzione e non anche a quelli acquistati e ristrutturati. La risoluzione appena richiamata invece stabiliva che tale esenzione potesse essere applicata anche ai fabbricati derivanti da demolizione di precedenti o da interventi di recupero.
In ultimo, la Corte con l'ordinanza n. 8357/2025, ha stabilito che le condizioni di esonero sopra richiamate devono essere indicate chiaramente nella dichiarazione IMU, la quale deve essere presentata relativamente a ciascuna annualità per cui si chiede l'esenzione "trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'ente impositore circa la loro permanenza". Questa ordinanza contrasta con quanto previsto dalla norma, la quale prevede un obbligo dichiarativo espresso solo per quanto riguarda le dichiarazioni degli Enti non commerciali (art. 1, comma 770 della L. 160/2019), mentre per tutti gli altri soggetti passivi vige il principio dell'ultrattività della dichiarazione, ovvero della conferma tacita di quanto già dichiarato in assenza di variazione degli elementi incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta.
