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Giudizio tributario estinto solo se l'amministrazione è d'accordo

Lite estinta solo se l'amministrazione è d'accordo

Un piccolo imprenditore di provincia riceve un avviso di accertamento dal Comune per il pagamento del CUP relativo alle insegne pubblicitarie esposte nei pressi della sua sede.

Convinto di non dover pagare, decide di fare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, sostenendo che essendo collocate nelle vicinanze della sede nulla fosse dovuto.

Durante l’udienza, però, l’imprenditore si rende conto che la giurisprudenza più recente non è favorevole alla sua tesi. Per evitare ulteriori spese legali e tempi lunghi, presenta rinuncia al ricorso.


Qui interviene un aspetto importante chiarito dalla Cassazione (ord. 21854/2025): il processo non si estingue automaticamente con la sola rinuncia del contribuente ma serve che il Comune accetti formalmente la rinuncia. Solo in questo caso, il giudizio si estingue e le spese di lite vengono compensate tra le parti, evitando che una delle due debba rifondere l’altra.

Se invece il Comune non accetta la rinuncia, il giudice deve comunque decidere sulle spese, che potrebbero ricadere sul contribuente.



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